Art. 5.
(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dei servizi di psicoterapia).

      1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dei servizi di psicoterapia sono garantiti dai servizi pubblici sanitari o socio-sanitari di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Ogni servizio pubblico di cui al comma 1 è tenuto a esaminare le relazioni ad esso trasmesse ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), dal singolo professionista o dall'associazione di professionisti accreditati, al fine di verificare, monitorare e valutare il trattamento psicoterapeutico.
      3. Ogni singolo professionista, in collaborazione con ciascun servizio di cui all'articolo 2, comma 2, è tenuto a effettuare periodiche valutazioni di processo e di esito secondo i più aggiornati criteri in materia. A tale fine, il professionista e il servizio sono tenuti a stabilire periodici contatti.
      4. Le regioni, le aziende sanitarie locali, i comuni, gli ordini professionali, le associazioni scientifiche nonché gli organismi ministeriali costituiti in materia possono, d'intesa tra loro, provvedere all'istituzione di un apposito organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati dei servizi di psicoterapia raccolti ai sensi del presente articolo.